Automobilisti, motociclisti e ciclisti attenzione: da sabato 8 agosto, entra in vigore la legge 15 luglio 2009 n. 94 con le modifiche al Codice della Strada.
La notizia, passata al momento del varo della legge quasi sotto silenzio, è quella che prevede un incremento di un terzo per molte violazioni commesse di notte, dalle 22 alle 7 del mattino.
L'incremento (secondo quanto elaborato dall’Asaps) è previsto per: velocità in genere, superamento dei limiti di velocità, precedenza, inosservanza della segnaletica orizzontale e delle segnalazioni semaforiche, distanza di sicurezza, cambiamento di direzione o di corsia e altre manovre, circolare contromano o invertire il senso di marcia, effettuare la retromarcia, circolare sulle corsia di emergenza sulle autostrade e sulle autostrade extraurbane principali, violare le norme che regolano la sosta di emergenza od omettere di far uso delle luci di posizione durante la sosta e la fermata di notte o in caso di scarsa visibilità e, infine, violare le disposizioni che disciplinano l'uso del libretto individuale di controllo ovvero non rispettare i tempi di guida e di riposo con veicoli per trasporti professionali non muniti di cronotachigrafo, le rispettive sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo se commesse dopo le ore 22,00 e prima delle ore 07,00.
L’incremento, quando le violazionie siano accertate da dipendenti dello Stato (Polstrada e Carabinieri), va ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna.
DECORO DELLE STRADE
E' stato introdotto l'articolo 34-bis che punisce con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000 (euro 500 entro il 60° giorno dalla contestazione o notifica del verbale) chiunque "insozza" (così è scritto nella legge n.94) le strade pubbliche mediante getto di rifiuti o di oggetti dai veicoli in sosta o in movimento.
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
E' raddoppiato il periodo di sospensione della patente di guida per il conducente trovato in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/litro oppure per sostanze stupefacenti qualora il veicolo col quale è stato commesso il reato sia di proprietà di persona estranea ai fatti. Anche tutte le ammende previste per il reato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti aumentano da un terzo alla metà se il reato è commesso dopo le ore 22,00 e prima delle 07,00. In questo caso l'applicazione della sanzione maggiorata avverrà in sede di sentenza davanti al Tribunale. Una quota pari al 20% di queste ammende comminate con la sentenza di condanna andrà ad incentivare il Fondo contro l'incidentalità notturna.
ASSICURAZIONE
Viene introdotto l'obbligo della confisca amministrativa per il veicolo, di proprietà del conducente, trovato a circolare con i documenti assicurativi falsi o contraffatti. E' colpito, invece, dalla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per un anno, colui che ha contraffatto o alterato i documenti assicurativi.
CICLOMOTORI E BICICLETTE
Con l'introduzione dell'articolo 219-bis, si estendono al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotoristi le sanzioni accessorie del ritiro, sospensione e revoca del documento. Analogamente, colui che guidi il ciclomotore in vigenza di un provvedimento di ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità, è punito con le stesse sanzioni amministrative stabilite per il titolare di patente di guida che circoli nonostante abbia avuto il documento ritirato, sospeso o revocato. Al certificato di idoneità alla guida, infine, sono state estese le disposizioni che regolano la decurtazione del punteggio come per la Patente a punti.
Anche il titolare di patente che si trovi alla guida di un ciclomotore è soggetto al ritiro, sospensione, revoca o decurtazione del punteggio, se commette, alla guida di questo veicolo a due ruote, violazioni che comportino l'applicazione di tali sanzioni amministrative accessorie. «C'è da precisare - sostiene Giordano Biserni, presidente dell’Asaps - che nonostante la rubrica di questo nuovo articolo riguardi il "Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida", il secondo comma di questa nuova disposizione, richiamando genericamente "il conducente titolare di patente" che commette violazioni per le quali sono previste sanzioni accessorie applicabili anche quando ci si trovi alla guida di un veicolo per il quale non sia richiesta la patente stessa, fa ritenere che tali disposizioni siano applicabili anche nei confronti dei ciclisti. In sostanza i ciclisti titolari di patente si vedranno decurtare i punti per le violazioni che prevedono il prelievo anche se commesse alla guida di un velocipede.
Un provvedimento sul quale esistono dubbi di costituzionalità. Con la riformulazione dell'articolo 120 del Codice della Strada, vengono dettate nuove disposizioni che regolano il diniego al conseguimento della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida dei motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida a coloro che risultano delinquenti abituali, professionali o per tendenza o chi è stato sottoposto a misura di sicurezza personale o misura di prevenzione.
La notizia, passata al momento del varo della legge quasi sotto silenzio, è quella che prevede un incremento di un terzo per molte violazioni commesse di notte, dalle 22 alle 7 del mattino.
L'incremento (secondo quanto elaborato dall’Asaps) è previsto per: velocità in genere, superamento dei limiti di velocità, precedenza, inosservanza della segnaletica orizzontale e delle segnalazioni semaforiche, distanza di sicurezza, cambiamento di direzione o di corsia e altre manovre, circolare contromano o invertire il senso di marcia, effettuare la retromarcia, circolare sulle corsia di emergenza sulle autostrade e sulle autostrade extraurbane principali, violare le norme che regolano la sosta di emergenza od omettere di far uso delle luci di posizione durante la sosta e la fermata di notte o in caso di scarsa visibilità e, infine, violare le disposizioni che disciplinano l'uso del libretto individuale di controllo ovvero non rispettare i tempi di guida e di riposo con veicoli per trasporti professionali non muniti di cronotachigrafo, le rispettive sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo se commesse dopo le ore 22,00 e prima delle ore 07,00.
L’incremento, quando le violazionie siano accertate da dipendenti dello Stato (Polstrada e Carabinieri), va ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna.
DECORO DELLE STRADE
E' stato introdotto l'articolo 34-bis che punisce con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000 (euro 500 entro il 60° giorno dalla contestazione o notifica del verbale) chiunque "insozza" (così è scritto nella legge n.94) le strade pubbliche mediante getto di rifiuti o di oggetti dai veicoli in sosta o in movimento.
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
E' raddoppiato il periodo di sospensione della patente di guida per il conducente trovato in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/litro oppure per sostanze stupefacenti qualora il veicolo col quale è stato commesso il reato sia di proprietà di persona estranea ai fatti. Anche tutte le ammende previste per il reato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti aumentano da un terzo alla metà se il reato è commesso dopo le ore 22,00 e prima delle 07,00. In questo caso l'applicazione della sanzione maggiorata avverrà in sede di sentenza davanti al Tribunale. Una quota pari al 20% di queste ammende comminate con la sentenza di condanna andrà ad incentivare il Fondo contro l'incidentalità notturna.
ASSICURAZIONE
Viene introdotto l'obbligo della confisca amministrativa per il veicolo, di proprietà del conducente, trovato a circolare con i documenti assicurativi falsi o contraffatti. E' colpito, invece, dalla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per un anno, colui che ha contraffatto o alterato i documenti assicurativi.
CICLOMOTORI E BICICLETTE
Con l'introduzione dell'articolo 219-bis, si estendono al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotoristi le sanzioni accessorie del ritiro, sospensione e revoca del documento. Analogamente, colui che guidi il ciclomotore in vigenza di un provvedimento di ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità, è punito con le stesse sanzioni amministrative stabilite per il titolare di patente di guida che circoli nonostante abbia avuto il documento ritirato, sospeso o revocato. Al certificato di idoneità alla guida, infine, sono state estese le disposizioni che regolano la decurtazione del punteggio come per la Patente a punti.
Anche il titolare di patente che si trovi alla guida di un ciclomotore è soggetto al ritiro, sospensione, revoca o decurtazione del punteggio, se commette, alla guida di questo veicolo a due ruote, violazioni che comportino l'applicazione di tali sanzioni amministrative accessorie. «C'è da precisare - sostiene Giordano Biserni, presidente dell’Asaps - che nonostante la rubrica di questo nuovo articolo riguardi il "Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida", il secondo comma di questa nuova disposizione, richiamando genericamente "il conducente titolare di patente" che commette violazioni per le quali sono previste sanzioni accessorie applicabili anche quando ci si trovi alla guida di un veicolo per il quale non sia richiesta la patente stessa, fa ritenere che tali disposizioni siano applicabili anche nei confronti dei ciclisti. In sostanza i ciclisti titolari di patente si vedranno decurtare i punti per le violazioni che prevedono il prelievo anche se commesse alla guida di un velocipede.
Un provvedimento sul quale esistono dubbi di costituzionalità. Con la riformulazione dell'articolo 120 del Codice della Strada, vengono dettate nuove disposizioni che regolano il diniego al conseguimento della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida dei motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida a coloro che risultano delinquenti abituali, professionali o per tendenza o chi è stato sottoposto a misura di sicurezza personale o misura di prevenzione.
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