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giovedì 30 aprile 2009

Codice stradale: velocità, sanzioni

Segnalazione autovelox

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il parere n. 18922 del 23 febbraio 2009, ha chiarito alcuni dubbi in materia di corretta segnalazione delle postazioni di controllo della velocità.
Innanzitutto, la segnalazione non deve riferirsi alla modalità di funzionamento dell'apparecchio: non c'è distinzione, perciò, tra postazioni presidiate e non presidiate.
In ogni caso, comunque, non può essere adoperata la segnaletica a fondo giallo, la quale ha carattere provvisorio e serve alla segnalazio
ne di lavori in corso e relativi depositi e cantieri.
Infine, la distanza tra il segnale d'indicazione e la postazione di controllo non può superare i 4 km, con l'ulteriore condizione che non ci siano intersezioni stradali tra segnale e postazione (art. 2 comma 1 del D.M. 15 agosto 2007).

Fonte: Rivista Giuridica Aci

LIMITI DI VELOCITA’, AUTOVELOX E SANZIONI

LIMITI DI VELOCITA'
Sono fissati dal Codice della strada (art.142) e distinti sulla base della classificazione amministrativa delle strade e della categoria di appartenenza del veicolo.

Tutti i tipi di veicoli, esclusi quelli delle altre categorie sottoriportate
- 130 km/h per le autostrade (110 km/h in caso di pioggia);
- 110 km/h per le strade extraurbane principali (90 km/h in caso di pioggia);
- 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali;
- 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali;

- 150 km/h sulle autostrade a tre corsie piu' corsia di emergenza per ogni senso di marcia (limite massimo che puo' essere fissato dagli enti proprietari o concessionari sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione di appositi segnali, a condizione che lo consentano l'intensita' del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalita' dell'ultimo quinquennio).

Ciclomotori: 45 km/h
Trasporto merci pericolose (veicolo carico)
- 30 km/h nei centri abitati
- 50 km/h fuori dei centri abitati
Macchine agricole, operatrici
- 40 km/h con pneumatici
- 15 km/h con cingoli
Quadricicli
- 50 km/h nei centri abitati
- 80 km/h fuori dai centri abitati
Autotreni, autoarticolati, autosnodati (compresi i complessi costituiti da autovettura piu’ roulotte o carrello trasporto imbarcazioni)
- 50 km/h nei centri abitati
- 70 km/h fuori dai centri abitati
- 80 km/h in autostrada
Autobus e filobus di massa a pieno carico, fino a 8 tonnellate
- Medesime velocita’ delle autovetture
Autobus e filobus superiori alle 8 tonnellate
- 50 km/h nei centri abitati
- 80 km/h fuori dei centri abitati
- 100 km/h in autostrada
Autocarri, autoveicoli per trasporto specifico o a uso speciale, autocaravan di massa a pieno carico tra i 35 e i 120 quintali
- 50 km/h nei centri abitati
- 80 km/h fuori dei centri abitati
- 100 km/h in autostrada
Autocarri, autoveicoli per trasporto specifico o a uso speciale, autocaravan di massa a pieno carico superiore ai 120 quintali
- 50 km/h nei centri abitati
- 70 km/h fuori dai centri abitati
- 80 km/h in autostrada
Mezzi d’opera a pieno carico
- 40 km/h nei centri abitati
- 60 km/h fuori dei centri abitati


RILEVAMENTO E SANZIONI

Il decreto legge n. 117/07 entrato in vigore il 4/8/07 (e convertito nella legge 160/07 valida dal 4/10/07) ha modificato l'art.142 del codice della strada inasprendo le sanzioni previste in caso di superamento dei limiti di velocita', e prevedendo nuove regole riguardo i mezzi di rilevamento automatico.

Tra le fonti di prova utilizzabili per determinare l'osservanza dei limiti di velocita' vengono infatti incluse, oltre che tutte le apparecchiature a rilevazione automatica (autovelox), alle registrazioni dei cronotachigrafi ed alle documentazioni relative ai percorsi autostradali, anche le rilevazioni degli apparecchi che calcolano la velocita' media su tratti determinati (tipicamente i “tutor” autostradali).

Vengono inoltre introdotte regole piu' precise riguardo la segnalazione degli apparecchi rilevatori.

Autovelox segnalati

Il decreto stabilisce che tutte le postazioni di controllo per il rilevamento della velocita' devono essere ben visibili e preventivamente segnalate con cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi.

Le nuove regole, chiarite e precisate dal ministero dei trasporti col decreto del 15/8/07 pubblicato sulla GU n.195 del 23/8/07, valgono solo per tutti i dispositivi di rilevamento fissi, intendendo come tali quelli che funzionano da “fermi”, ovvero autovelox (permanenti o installati a bordo strada in modo temporaneo), telelaser, etc.. Sono esclusi i sistemi di rilevamento “a inseguimento”, ovvero utilizzati da un'auto o moto in movimento. La segnalazione delle postazioni di controllo puo' avvenire con segnali stradali temporanei o permanenti, segnali luminosi a messaggio variabile oppure dispositivi di segnalazione luminosa installati su veicoli.

Essi devono essere di forma rettangolare di dimensione e colore variabile a seconda del tipo di strada, in conformita' con le disposizioni del regolamento attuativo degli articoli 39 e 41 del codice della strada.

Sul pannello rettangolare deve essere riportata l'iscrizione “controllo elettronico della velocita'” oppure “rilevamento elettronico della velocita'” , eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo. I segnali luminosi installati sulle autovetture possono contenere iscrizioni sintetiche tipo “controllo velocita'” oppure “rilevamento velocita'”.

I segnali devono essere posizionati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove avviene la rilevazione, in modo da garantire il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocita' locale predominante, della postazione di controllo.

La distanza varia a seconda del tipo di strada ma non deve superare i 4 km.

Il ministero dell'interno, con circolare del 20/8/07, ha precisato che si possano prendere in considerazione, per stabilire la distanza “adeguata”, le distanze minime indicate nel regolamento attuativo dell'art.39 del codice della strada per i segnali di prescrizione, ovvero 250 metri sulle autostrade e strade extraurbane principali, 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocita' superiore a 50 km/h) e 80 metri sulle altre strade.

Si dovrebbe evitare che tra il segnale e la postazione di rilevamento vi siano intersezioni che comporterebbero la ripetizione dello stesso. Tuttavia, se cio' avviene, la ripetizione e' necessaria. Non e' invece previsto che vi siano apposti segnali indicanti la “fine” della prescrizione.

Sanzioni

Viene introdotta una nuova fascia di superamento dei limiti di velocita' (di oltre 60 km/h), con nuove e piu' aspre sanzioni per tutte le fasce. Riassumiamo tutte le sanzioni:

- superamento dei limiti massimi di velocita' di non oltre 10 km/h; sanzione pecuniaria variabile da 34,98 a 143,19 euro;

- superamento dei limiti di oltre i 10 km/h ma non oltre 40 km/h: sanzione pecuniaria da 148 a 594 euro. La sanzione accessoria e' la decurtazione di 5 punti dalla patente.

- superamento dei limiti di oltre 40 Km/h ma non oltre 60 km/h: sanzione pecuniaria da 370 a 1.458 euro. Le sanzioni accessorie sono la sospensione della patente da uno a tre mesi e la decurtazione di 10 punti dalla patente. E' anche prevista, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente, l'emissione di un provvedimento di inibizione di guida del veicolo valido nella fascia oraria notturna, dalle ore 22 alle ore 7 del mattino. (*)

In caso di recidiva in un biennio scatta la sospensione della patente da otto a diciotto mesi;

- superamento dei limiti di oltre 60 km/h: sanzione pecuniaria da 500 a 2.000 euro. Le sanzioni accessorie sono la sospensione della patente da sei a dodici mesi e la decurtazione di 10 punti dalla patente. In caso di recidiva in un biennio scatta la revoca della patente.

(*) nella prima versione del decreto 117/07, valida dal 4/8 al 3/10/07, la sospensione variava da tre a sei mesi e non era previsto alcun provvedimento di inibizione.

Tutte le sanzioni suddette sono raddoppiate se le violazioni sono commesse alla guida di mezzi particolari, come gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di merci pericolose, gli autotreni e autoarticolati (compresi quelli costituiti da un autoveicolo e un rimorchio), gli autobus, gli autoveicoli destinati al trasporto di cose, gli autocarri, etc., mezzi per i quali sono stabiliti limiti di velocita' specifici (vedi sopra).

Per i veicoli dotati di limitatore di velocita', inoltre, viene stabilito che l'eccesso di velocita' oltre al limite al quale e' tarato il limitatore determina l'applicazione delle stesse sanzioni previste nel caso di limitatore non funzionante o alterato (si vedano i commi 2bis e 3 dell'art.179 del codice della strada).

Fondo contro l'incidentalita' notturna

In fase di conversione in legge del d.l.117/07, quindi con valore dal 4/10/07, e' stata disposta l'applicabilita' di una sanzione aggiuntiva di 200 euro nel caso in cui vengano violate le norme di cui sopra (art.141/142 c.d.s.) nella fascia oraria notturna, ovvero dalle ore 20 alle ore 7 del giorno dopo.

Le sanzioni aggiuntive vanno ad alimentare un fondo contro l'incidentalita' notturna finanziato anche dallo Stato con una spesa a bilancio di 500.000 euro l'anno (per ora previsti per il triennio 2007/2009), pensato per contrastare questi fenomeni.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione il Ministero dell'Economia dovra' emanare, a tal proposito, un decreto attuativo che definisca le regole di gestione di detto fondo.

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