Ricerca personalizzata

giovedì 23 aprile 2009

Un mondo di menzogne


Per difendere i consumatori dalla pubblicità ingannevole, l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato, ha messo a punto una piccola lista di avvertenze, un decalogo di consigli utili da tenere sempre presente per evitare spiacevoli sorprese. Vediamone alcune.
  • occhio alla lettera. Valutare con attenzione il testo del messaggio e controllare anche i più piccoli caratteri di stampa: a volte informazioni rilevanti sono riportate solo in modo marginale
  • il prezzo è giusto? Verificare sempre che il prezzo indicato sia comprensivo di oneri o spese accessorie (Iva, tasse d'imbarco, quote di iscrizione, spese di consegna, scatto alla risposta)
  • missione impossibile. Diffidare dai messaggi che promettono risultati miracolosi (ad esempio prodotti o metodi dimagranti e cosmetici)
  • rifletti e firma. Non sottoscrivere alcun modulo senza aver letto prima tutte le condizioni. alcune offerte possono nascondere l'esistenza di un vero e proprio contratto (ad esempio le offerte di lavoro)
  • non solo slogan. Fare attenzione alla completezza del messaggio ed assumere tutte le informazioni necessarie. controllare sempre l'effettiva convenienza delle operazioni promozionali (sconti, liquidazioni, numero effettivo dei pezzi disponibili, tariffe)
  • distinguere cuore e portafoglio. I servizi prestati da maghi, cartomanti ed operatori esoterici possono rivelarsi molto onerosi. inoltre, non esiste alcun metodo per rendere più probabili le vincite dei giochi a estrazione
  • quanto mi costa? Verificare le condizioni delle proposte di finanziamento sia per acquisti che per prestiti personali e mutui (tassi d'interesse tan, taeg, periodo di validità)
  • è solo fiction. Fare attenzione alla pubblicità "travestita": a volte, in contesti dall'apparente natura informativa o di intrattenimento (stampa, programmi tv), possono nascondersi forme di pubblicità occulta
  • attenzione ai pericoli. Se il prodotto è pericoloso la pubblicità deve dirlo: occorre leggere sempre con attenzione le avvertenze inserite nella pubblicità e nella confezione del prodotto
  • tutelare i minori. La pubblicità deve sempre considerare e rispettare la tutela fisica e psichica dei minori: alcune promozioni, non ingannevoli per gli adulti, possono invece indurre in bambini e adolescenti una pericolosa travisazione della realtà

Per qualsiasi contenzioso il consumatore può fare riferimento al Codice del consumo, che riunisce in un unico testo le disposizioni di 21 provvedimenti sintetizzando in 146 articoli il contenuto di 558 norme relative alla disciplina del consumo.

I consumatori possono anche rivolgersi ad Altroconsumo, la prima associazione consumatori in Italia che da anni tutela i diritti dei cittadini e che offre un archivio di azioni giudiziarie relative alla pubblicità ingannevole.
SPOT INDESIDERATI AL CINEMA: COME DIFENDERSI
Capita troppo spesso di andare al cinema per vedere un film ma di dover prima assistere ad una interminabile serie di spot pubblicitari. Contrariamente agli spot in TV, facilmente ignorabili, quelli al cinema sono imposti al pubblico, costretto a sorbirsi (seduto ed in silenzio) pubblicita’ in formato grande schermo. Inoltre gli spettatori piu’ penalizzati sono proprio quelli arrivati puntualmente all’orario d’inizio del film indicato dai gestori delle sale cinematografiche. Crediamo che tutto questo, oltre che ingiusto, porti grave danno alla cinematografia, scoraggiando potenziali spettatori dal frequentare le sale e invitandoli a scegliere altri metodi per godere di un film (a casa propria su un dvd, per esempio). Vi immaginate cosa accadrebbe se a teatro un'opera fosse preceduta da venti minuti di spot?

COSA FARE
Recentemente un giudice di pace di Napoli ha condannato il gestore di un cinema a rifondere a due spettatori i soldi del biglietto e al risarcimento danni in quanto il film era iniziato non all’orario indicato nel biglietto, ma solo dopo molti minuti di pubblicita’. Per coloro che vogliono affermare il rispetto dell’orario di inizio dei film (e non quello degli spot!), si consigliano le seguenti azioni:

1 - Richiedere il risarcimento del prezzo del biglietto inviando al gestore della sala cinematografica una lettera raccomandata A/R di messa in mora:
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/modulistica/modu_mostra.php?Scheda=131836

2 - Firmare la petizione al ministro dei Beni Culturali perche’ intervenga sui gestori dei cinema si' che indichino l'orario di inizio dei film, e non quello delle pubblicita’:
http://www.aduc.it/dyn/cinema/petizione.html

Telefonate spot e chiamate indesiderate
Le possibili difese

Diritti del chiamato e doveri dell’operatore: ecco le indicazioni contenute in precedenti provvedimenti del Garante della Privacy.
1) L’addetto al call center deve spiegare all’utente chiamato da dove sono stati estratti i dati personali che lo riguardano;
2) L’operatore deve registrare e rispettare la volontà dell’utente di non ricevere il servizio e l’eventuale contrarietà all’utilizzo dei dati;
3) L’utente può esigere senza costi o formalità la cancellazione dei suoi dati dal data base dove erano inseriti;
4) Gestori e call center devono effettuare controlli sui responsabili del trattamento dati svolto presso i diversi call center

La segnalazione
Come si richiede il blocco: si può chiedere a voce il blocco dell’utilizzo dei propri dati o si può utilizzare il modulo disponibile su www.garanteprivacy.it e inviarlo al responsabile del trattamento comunicato dall’operatore che ha chiamato l’utente. In assenza di risposta si può segnalare la situazione al Garante della Privacy.

Le sanzioni
Giro di vite: raddoppiano le sanzioni minime e massime per le principali violazioni contemplate dal codice della privacy. Viene inoltre generalizzata la sanzione accessoria della pubblicazione in uno o più quotidiani dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento.

Servizi non richiesti e recesso
Vendita servizi di tlc: l’attivazione di servizi non richiesti è regolamentata dalla delibera Agcom 664/06/Cons. La sentenza stabilisce:
1) durante le chiamate devono essere comunicati scopo, nome società, nome e cognome del chiamante;
2) in caso di accettazione saranno indicati numero della pratica e recapito della società;
3) sarà inviato un modulo entro la data di avvio del contratto con le modalità per opporsi
Il diritto di ripensamento: è regolamentato dal Codice del consumatore e prevede la restituzione del bene senza spese né motivazioni entro 10 giorni dal ricevimento o entro 90 giorni in caso di mancato rispetto degli obblighi informativi da parte del venditore.


Nessun commento:

Privacy Policy

This site uses Google AdSense for advertisements. The DoubleClick DART cookie is used by Google in the ads served on publisher websites displaying AdSense for content ads. When users visit an AdSense publisher's website and either view or click on an ad, a cookie may be dropped on that end user's browser. The data gathered from these cookies will be used to help AdSense publishers better serve and manage the ads on their site(s) and across the web. * Google, as a third party vendor, uses cookies to serve ads on this site. * Google's use of the DART cookie enables it to serve ads to you users based on your visit to this site and other sites on the Internet. * Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy. We use third-party advertising companies to serve ads when you visit our website. These companies may use information (not including your name, address, email address, or telephone number) about your visits to this and other websites in order to provide advertisements about goods and services of interest to you.

Questo sito utilizza Google AdSense per la pubblicità. Il DoubleClick DART cookie è utilizzato da Google per gli annunci pubblicati su siti web publisher AdSense per i contenuti, visualizzazzandone gli annunci. Quando un utente visita un sito web publisher AdSense e clicca su un annuncio, un cookie può essere rilasciato a tal fine, nel browser dell'utente. I dati raccolti da questi cookie verranno utilizzati per aiutare i publisher AdSense a servire meglio e a gestire gli annunci sul loro sito(i) in tutto il web. * Google, come parte di terzo fornitore, utilizza i cookie per la pubblicazione di annunci su questo sito. * L'uso del DART cookie consente a Google di pubblicare annunci per gli utenti, e si basa sulla vostra visita a questo sito e su altri siti su Internet. * Gli utenti possono scegliere di utilizzare i DART cookie visitando i contenuti sulla privacy nell'annuncio di Google. Usiamo società di pubblicità per la pubblicazione di annunci di terze parti, quando si visita il nostro sito web. Queste aziende possono utilizzare le informazioni (non compreso il vostro nome, indirizzo, indirizzo e-mail, o numero di telefono) sulle visite a questo e ad altri siti web, al fine di fornire la pubblicità su beni e servizi di vostro interesse.