- occhio alla lettera. Valutare con attenzione il testo del messaggio e controllare anche i più piccoli caratteri di stampa: a volte informazioni rilevanti sono riportate solo in modo marginale
- il prezzo è giusto? Verificare sempre che il prezzo indicato sia comprensivo di oneri o spese accessorie (Iva, tasse d'imbarco, quote di iscrizione, spese di consegna, scatto alla risposta)
- missione impossibile. Diffidare dai messaggi che promettono risultati miracolosi (ad esempio prodotti o metodi dimagranti e cosmetici)
- rifletti e firma. Non sottoscrivere alcun modulo senza aver letto prima tutte le condizioni. alcune offerte possono nascondere l'esistenza di un vero e proprio contratto (ad esempio le offerte di lavoro)
- non solo slogan. Fare attenzione alla completezza del messaggio ed assumere tutte le informazioni necessarie. controllare sempre l'effettiva convenienza delle operazioni promozionali (sconti, liquidazioni, numero effettivo dei pezzi disponibili, tariffe)
- distinguere cuore e portafoglio. I servizi prestati da maghi, cartomanti ed operatori esoterici possono rivelarsi molto onerosi. inoltre, non esiste alcun metodo per rendere più probabili le vincite dei giochi a estrazione
- quanto mi costa? Verificare le condizioni delle proposte di finanziamento sia per acquisti che per prestiti personali e mutui (tassi d'interesse tan, taeg, periodo di validità)
- è solo fiction. Fare attenzione alla pubblicità "travestita": a volte, in contesti dall'apparente natura informativa o di intrattenimento (stampa, programmi tv), possono nascondersi forme di pubblicità occulta
- attenzione ai pericoli. Se il prodotto è pericoloso la pubblicità deve dirlo: occorre leggere sempre con attenzione le avvertenze inserite nella pubblicità e nella confezione del prodotto
- tutelare i minori. La pubblicità deve sempre considerare e rispettare la tutela fisica e psichica dei minori: alcune promozioni, non ingannevoli per gli adulti, possono invece indurre in bambini e adolescenti una pericolosa travisazione della realtà
Per qualsiasi contenzioso il consumatore può fare riferimento al Codice del consumo, che riunisce in un unico testo le disposizioni di 21 provvedimenti sintetizzando in 146 articoli il contenuto di 558 norme relative alla disciplina del consumo.
SPOT INDESIDERATI AL CINEMA: COME DIFENDERSI
COSA FARE
Recentemente un giudice di pace di Napoli ha condannato il gestore di un cinema a rifondere a due spettatori i soldi del biglietto e al risarcimento danni in quanto il film era iniziato non all’orario indicato nel biglietto, ma solo dopo molti minuti di pubblicita’. Per coloro che vogliono affermare il rispetto dell’orario di inizio dei film (e non quello degli spot!), si consigliano le seguenti azioni:
1 - Richiedere il risarcimento del prezzo del biglietto inviando al gestore della sala cinematografica una lettera raccomandata A/R di messa in mora:
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/modulistica/modu_mostra.php?Scheda=131836
2 - Firmare la petizione al ministro dei Beni Culturali perche’ intervenga sui gestori dei cinema si' che indichino l'orario di inizio dei film, e non quello delle pubblicita’:
http://www.aduc.it/dyn/cinema/petizione.html
Telefonate spot e chiamate indesiderate
Le possibili difese
1) L’addetto al call center deve spiegare all’utente chiamato da dove sono stati estratti i dati personali che lo riguardano;
2) L’operatore deve registrare e rispettare la volontà dell’utente di non ricevere il servizio e l’eventuale contrarietà all’utilizzo dei dati;
3) L’utente può esigere senza costi o formalità la cancellazione dei suoi dati dal data base dove erano inseriti;
4) Gestori e call center devono effettuare controlli sui responsabili del trattamento dati svolto presso i diversi call center
La segnalazione
Come si richiede il blocco: si può chiedere a voce il blocco dell’utilizzo dei propri dati o si può utilizzare il modulo disponibile su www.garanteprivacy.it e inviarlo al responsabile del trattamento comunicato dall’operatore che ha chiamato l’utente. In assenza di risposta si può segnalare la situazione al Garante della Privacy.
Le sanzioni
Giro di vite: raddoppiano le sanzioni minime e massime per le principali violazioni contemplate dal codice della privacy. Viene inoltre generalizzata la sanzione accessoria della pubblicazione in uno o più quotidiani dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento.
Servizi non richiesti e recesso
Vendita servizi di tlc: l’attivazione di servizi non richiesti è regolamentata dalla delibera Agcom 664/06/Cons. La sentenza stabilisce:
1) durante le chiamate devono essere comunicati scopo, nome società, nome e cognome del chiamante;
2) in caso di accettazione saranno indicati numero della pratica e recapito della società;
3) sarà inviato un modulo entro la data di avvio del contratto con le modalità per opporsi
Il diritto di ripensamento: è regolamentato dal Codice del consumatore e prevede la restituzione del bene senza spese né motivazioni entro 10 giorni dal ricevimento o entro 90 giorni in caso di mancato rispetto degli obblighi informativi da parte del venditore.
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