Anche il Tutor necessita delle tarature dell’apparecchio: sia da nuovo, che periodicamente, ed a riguardo il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori Giovanni D’Agata ha segnalato una importante decisione del GdP di Teano che di fatto potrebbe aprire importanti scenari in tema di ricorsi avverso sanzioni amministrative elevate con apparecchi Tutor.
In particolare il giudice di pace potrà ordinare la restituzione immediata della patente ritirata quando la sanzione accessoria sia stata applicata a seguito di rilevazione dell’infrazione con apparecchio Tutor carente della necessaria taratura: a dirlo è una sentenza datata 03.03.2009 n. 355 e ad opera del Giudice di Pace di Teano che ha accolto l’istanza cautelare di un automobilista.
Automobilista al quale erano stati decurtati i punti dalla patente a seguito di contestazione elevata per il tramite di Tutor da parte della Polizia Stradale, ordinando la sospensione dell’esecutività del provvedimento e per l’effetto la non decurtazione dei punti dalla patente al ricorrente.
Il Gdp constatando la sussistenza del requisito del fumus boni iuris derivante dalla mancata taratura dell’apparecchio Tutor utilizzato per la rilevazione, ha accolto l’istanza. In particolare la sentenza cita che “ in assenza di idonea procedura di taratura il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura elettronica risulta assolutamente inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo.
La taratura che deve essere periodica e preventiva non deve essere confusa con l’omologazione né questa può essere sostituitiva o comprensiva della prima. Né può considerarsi soddisfatta l’esigenza di taratura dal controllo preventivo effettuato dagli agenti accertatori in quanto non può esistere né può ritenersi obiettivamente garantista alcun sistema di autocontrollo in grado di sostituire la taratura rispetto a campioni nazionali “.
Una sentenza insomma che apre nuovi scenari in tema di ricorsi anche sul, fino ad oggi, infallibile Tutor e che non deve essere vista come un “via libera” al non rispetto dei limiti di velocità, ma molto più semplicemente come tutela dei diritti di tutti, compreso quello del non essere parte del processo di arricchimento di comuni e stato con le contravvenzioni facili.
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